Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.M. 31/03/2006 n. 165

d) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

14. Gli allegati al progetto di bilancio non formano oggetto di specifica delibera da parte del Consiglio d'amministrazione.

Art. 55 - Requisiti del bilancio

1. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione o di eventuali altre spese ad esse connesse.

2. Tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, al lordo delle eventuali correlative entrate.

3. Non sono consentite gestioni fuori bilancio.

4. Nel bilancio di previsione è iscritto, come posta a sè stante dell'entrata o dell'uscita, rispettivamente, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il preventivo si riferisce.

5. Il bilancio di previsione deve risultare in equilibrio, che può essere conseguito anche attraverso l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione, con esclusione dei fondi destinati a particolari finalità.

6. Il bilancio di previsione ha valore autorizzativo, costituendo limite agli impegni di spesa.

Art. 56 - Bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale è redatto solo in termini di competenza per un periodo non inferiore al triennio, in relazione alle strategie ed al piano pluriennale approvato dal Consiglio di amministrazione. Esso descrive, in termini finanziari, le linee strategiche dell'Ente coerentemente evidenziate nella relazione programmatica e poi articolate nelle scelte operative di ogni unità amministrativa. E' allegato al bilancio di previsione dell'Ente e non ha valore autorizzativo.

2. Il bilancio pluriennale presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del preventivo finanziario decisionale.

3. Il bilancio pluriennale è annualmente aggiornato in occasione della presentazione del bilancio di previsione e non forma oggetto di approvazione. Le eventuali variazioni apportate al bilancio pluriennale dai bilanci di previsione successivi devono essere motivate in sede di approvazione annuale.

Art. 57 - Preventivo economico

1. Il preventivo economico racchiude le misurazioni economiche dei costi ovvero dei proventi che, in via anticipata, si prevede di dover realizzare durante la gestione.

2. Il preventivo economico pone a raffronto non solo i proventi ed i costi della gestione d'esercizio, ma anche le poste economiche che non avranno nello stesso esercizio la contemporanea manifestazione finanziaria e le altre poste, sempre economiche, provenienti dalle utilità dei beni patrimoniali da impiegare nella gestione a cui il preventivo economico si riferisce.

3. Il preventivo economico è corredato dal quadro di riclassificazione dei risultati economici previsti.

Art. 58 - Tabella del presunto risultato di amministrazione

1. Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce.

2. La tabella deve dare adeguata dimostrazione del processo di stima ed indicare gli eventuali vincoli che gravano sul relativo importo.

3. Del presunto avanzo di amministrazione se ne potrà disporre quando sia dimostrata l'effettiva esistenza e nella misura in cui l'avanzo stesso risulti realizzato.

4. Del presunto disavanzo di amministrazione deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione del bilancio di previsione al fine del relativo assorbimento ed il Consiglio di amministrazione deve, nella relativa deliberazione, illustrare i criteri adottati per pervenire a tale riassorbimento.

5. Nel caso di peggioramento del risultato di amministrazione rispetto a quello presunto, accertato in sede consuntiva, il Consiglio di amministrazione deve, con sollecitudine, informare il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'economia e delle finanze, deliberando i necessari provvedimenti volti ad eliminare gli effetti di tale scostamento.

Art. 59 - Esercizio provvisorio

1. In conformità all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97, l'esercizio provvisorio di bilancio può essere deliberato dal Consiglio di amministrazione solo per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

2. Limitatamente al periodo di tempo indicato nel comma 1, il Direttore generale può autorizzare le spese, sulla base del bilancio dell'esercizio precedente, per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascuna categoria quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegni e pagamenti frazionabili in dodicesimi.

Art. 60 - Assestamento e variazioni di bilancio

1. Il Consiglio di amministrazione delibera gli assestamenti di bilancio conseguenti all'approvazione del conto consuntivo.

2. Qualora nel corso dell'esercizio si verifichino per le singole UPB eventi che comportano maggiori entrate o maggiori spese rispetto al bilancio di previsione, il Consiglio di amministrazione delibera le conseguenti variazioni di bilancio.

3. Le variazioni dei capitoli di bilancio all'interno della singola unità previsionale di base sono disposte, su autorizzazione del Direttore generale, o di un suo delegato, dal responsabile del centro di responsabilità di primo livello.

4. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono effettuarsi solo se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.

Art. 61 - Gestione dei residui

1. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla competenza del medesimo.

2. Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia stato eliminato dal bilancio, per la gestione delle somme residue è istituito, su autorizzazione del Direttore generale, o suo delegato, un capitolo aggiuntivo.

3. In nessun caso si può iscrivere fra i residui degli anni decorsi alcuna somma in entrata o in spesa che non sia stata compresa fra le competenze degli esercizi anteriori.

4. Nelle scritture contabili sono evidenziati gli esercizi da cui provengono i residui attivi e passivi.

Art. 62 - Accertamento, riscossione e versamento delle entrate

1. L'entrata è accertata sulla base di idonea documentazione probatoria, una volta acquisita l'identità del debitore e la certezza del credito, del titolo, della ragione e dell'entità, nonchè della prevedibile scadenza entro l'esercizio. Essa dà luogo ad annotazione nelle apposite scritture con imputazione alle rispettive categorie, capitoli di bilancio, e unità previsionali di base.

2. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono i residui attivi che sono compresi nelle attività dello stato patrimoniale, in conformità all'allegato 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97.

3. La riscossione delle entrate è effettuata mediante reversali di incasso emesse a favore dell'Istituto di credito cui è affidato, ai sensi dell'articolo 70, il servizio di cassa, oppure con versamento sul conto corrente postale intestato all'Ente.

4. Le entrate acquisite tramite il servizio dei conti correnti postali affluiscono trimestralmente all'Istituto di credito di cui al comma precedente. Il conto corrente postale è azzerato alla fine dell'esercizio.

5. Le somme riscosse direttamente dagli incaricati delle unità operative sono versate all'Istituto di credito cui è affidato il servizio di cassa nei dieci giorni successivi. Per gli incassi di carattere continuativo e di piccolo importo, il versamento può essere effettuato mensilmente.

6. E' vietato disporre pagamenti a valere sui fondi dei conti correnti postali.

7. Nella convenzione stipulata con l'Istituto di credito, di cui all'articolo 70, è stabilito che l'Istituto stesso non può rifiutare l'esazione di somme pagate in favore dell'Ente senza la preventiva emissione delle reversali d'incasso; resta salvo, in questo secondo caso, il diritto dell'Istituto a richiedere la conseguente regolarizzazione contabile.

8. Le reversali di incasso non riscosse entro il termine dell'esercizio sono restituite al cassiere dell'Ente per la riscossione in conto residui.

9. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'Ente.

Art. 63 - Reversali di incasso

1. Le reversali di incasso sono firmate dal funzionario appositamente delegato dal Direttore generale.

2. Le reversali sono registrate cronologicamente nel libro giornale e nel partitario delle entrate all'atto della trasmissione al cassiere.

3. Le reversali contengono le seguenti indicazioni: l'anno finanziario; il numero d'ordine; il titolo, la categoria, il capitolo di bilancio; il nome e la ragione sociale del debitore; la causale della riscossione; l'importo in cifre e lettere; la data di emissione.

Art. 64 - Impegno della spesa

1. La spesa è impegnata allorchè, sulla base di idonea documentazione probatoria, sia acquisita l'identità del creditore e la certezza del debito, ne sia accertato il titolo, la ragione e l'entità, nonchè il prevedibile pagamento entro l'esercizio, a valere sulle risorse finanziarie assegnate ad ogni centro di responsabilità. L'impegno di spesa, sulla base di detta documentazione, dà luogo ad annotazione nelle apposite scritture con imputazione ai capitoli di bilancio.

2. Con l'approvazione del bilancio e delle successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, costituiscono impegno sui relativi stanziamenti le risorse impiegate

a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi

b) per le rate di ammortamento di mutui e dei prestiti ed ogni ulteriore onere accessorio

c) per le obbligazioni assunte in base a contratti o disposizioni di legge.

3. Gli impegni sono registrati, con l'indicazione degli estremi del provvedimento di spesa, previa verifica della regolarità formale della relativa documentazione e della esatta imputazione al capitolo di pertinenza nel limite delle relative disponibilità.

4. Ogni atto per obbligazioni comportanti assunzione di impegni di spesa evidenzia la accertata disponibilità della relativa copertura finanziaria sia in termini di competenza sia in termini di cassa.

5. La differenza che risulti a fine esercizio tra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di spesa e la somma impegnata costituisce economia di spesa che concorre alla determinazione del risultato di competenza. La contabilizzazione degli impegni di spesa viene effettuata mediante il sistema informativo gestionale dell'Ente dalle amministrazioni periferiche previa verifica di regolarità effettuata dal funzionario responsabile dell'unità amministrativa. Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono i residui passivi, i quali sono compresi tra le passività dello stato patrimoniale.

6. Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico del predetto esercizio.

Art. 65 - Liquidazione della spesa

1. La liquidazione delle spese, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, è effettuata a cura dei responsabili delle unità di servizio decentrate previo riscontro della correttezza amministrativa e coerenza giuridica, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.

2. La liquidazione delle competenze del personale dipendente è effettuata dal responsabile della competente unità di servizio centrale mediante ruoli collettivi per i dipendenti in servizio nel mese di riferimento o note di pagamento individuali per i dipendenti cessati o assunti nel corso del mese di riferimento.

3. Il pagamento delle spese è ordinato, entro i limiti delle previsioni di cassa, mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo tratti sull'Istituto di credito incaricato del servizio di cassa. I mandati di pagamento sono firmati da funzionari delegati dal Direttore generale ad espletare funzioni di ragioneria.

4. Il Direttore generale, emanando la normativa a riguardo, può disporre di aperture di credito a favore di responsabili di unità operative nonchè di progetto, titolari di posizioni ufficialmente previste e distaccate presso le sedi decentrate.

 

Pagina 6/11 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional